A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’iperammortamento è stato sostituito con il nuovo credito di imposta industria 4.0. Ecco un breve riepilogo:

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

AGEVOLAZIONE

Sono previsti 2 scaglioni:

  • Credito di imposta al 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
  • Credito di imposta al 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

Acquisto di beni materiali strumentali nuovi (anche in leasing), funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in ottica 4.0 rientranti in una delle seguenti categorie riportate nell’Allegato A della Legge 232 / 2016:

  • beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione);
  • dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa (come per gli anni precedenti).

ADEMPIMENTI

Per usufruire del credito d’imposta occorre:

  • la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
  • Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge 160/2019.

SCADENZA

Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Il periodo può essere esteso fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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