l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata a febbraio 2021, quindi comprensiva delle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio.
Ecco una breve sintesi delle maggiori novità:
La proroga
Innanzitutto, la proroga del superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 per la generalità dei contribuenti. Tuttavia per alcune tipologie di soggetti i tempi sono diversi:
- per gli istituti autonomi case popolari (IACP) spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- sempre per gli IACP, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- per i lavori in condomini o in edifici di unico proprietario o comproprietari (massimo 4 unità immobiliari), se al 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la scadenza è prorogata al 31 dicembre 2022.
L’ ampliamento della portata delle misure
La detrazione per gli interventi antisismici è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati è elevata al 90%.
I limiti di spesa sono i seguenti:
In particolare, i limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati:
- al decreto legge n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016);
- di cui al decreto legge n. 39/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009);
- nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione e si calcolano su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Abbattimento delle barriere architettoniche
Tra le novità più rilevanti c’è anche l’apertura dell’agevolazione al 110% anche per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cd. interventi trainanti).
Trattasi, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Tuttavia, per il bonus ascensori 110%, non è per ora possibile scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito.