L’emergenza economica e sanitaria causata dal Covid-19 ha comportato, per imprese e professionisti, il sostenimento di costi ulteriori volti alla tutela della salute dei propri dipendenti o alla messa in sicurezza degli ambienti e strumenti di lavoro, oltre ai costi ordinari legati all’esercizio dell’attività economica come, ad esempio, i canoni di locazione degli immobili strumentali.

Per attenuare i descritti oneri sono state introdotte diverse agevolazioni fiscali, contenute alla rinfusa nei diversi Decreti legge emanati dal Governo, i ben noti Decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio; quest’ultimo – D.L. 34/2020 – con l’articolo 122 ha introdotto la possibilità di cedere alcuni crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Trattasi di crediti d’imposta di neo-costituzione, quali:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 27/2020 – riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all’articolo 28, comma 1, D.L. 34/2020 – destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in caso di contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • credito d’imposta per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda di cui all’articolo 28, comma 2, D.L. 34/2020 – comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spettante nella misura del 30% dei relativi canoni;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 D.L. 34/2020 – destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro;
  • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 D.L. 34/2020 – destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sopra elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, articolo 122).

cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano inoltre i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite massimo di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili) e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU).

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1.

soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

In altri termini, sarà il soggetto cedente a rispondere ad eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza del credito oggetto della cessione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

Segnaliamo, infine, le seguenti novità con riferimento alla compensazione in F24:

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